Entrerà in vigore a luglio 2022 la Riforma del mondo dello sport. Con tutto il suo carico di novità, sta già rivoluzionando alcune parti che lo compongono: andiamo a vedere di preciso di cosa tratta la nuova Riforma dello Sport e in particolare le modifiche riguardanti la figura del lavoratore sportivo.
Come abbiamo detto precedentemente, la Riforma dello Sport – approvata sul filo di lana lo scorso 26 febbraio 2021 (la delega sarebbe scaduta il 28 febbraio) – ha rinnovato profondamente la figura del lavoratore sportivo.
Il lavoratore sportivo – da non confondere con l’amatore sportivo – è definito dall’art 25 come l’atleta, l’istruttore, il direttore tecnico, il preparatore tecnico, il direttore di gara, che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
Potrà essere legato alla ASD/SSD, all’EPS (Enti di Promozione Sportiva) e alla FSN (Federazioni Sportive Nazionali) da tutte le tipologie contrattuali previste nel mondo del lavoro (dipendente, collaboratore co.co.co, collaboratore occasionale, lavoratore autonomo) e per ogni forma contrattuale nel decreto è prevista una specifica regolamentazione, con particolare riguardo al lavoro dipendente (art 26) .
La novità sta nel fatto che dal 2022 anche l’atleta dilettante potrà stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo e avrà diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. Ricordiamo infatti che ai non-professionisti finora non veniva attribuito alcun riconoscimento, tant’è che percepivano solo un rimborso spese o un premio, e che attualmente lo status di lavoratore sportivo è riconosciuto esclusivamente all’atleta che esercita l’attività sportiva a pagamento sotto contratto con una società.
Maggiori dettagli sulle altre novità per le associazioni sportive dilettantistiche che le società sportive dilettantistiche potete trovarli sulle pagine di Sporteams.
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